Autorità Garante per l'Informazione
È disciplinata dalla Legge 5 dicembre 2014 n. 211. Viene nominata dal Consiglio Grande e Generale e ha una configurazione collegiale.
Le sono attribuite funzioni prevalentemente di vigilanza sul settore della Informazione e funzioni di garanzia in materia di prevenzione delle posizioni dominanti e monopolistiche nel settore della comunicazione.
AllAutorità Garante per lInformazione spetta il compito di esaminare le segnalazioni ricevute su presunte violazioni del Codice Deontologico degli Operatori dellInformazione ed applicare le relative sanzioni disciplinari, mentre alla Consulta per lInformazione è demandata la tenuta dei Registri dei Giornalisti e del Registro dei Pubblicisti, su cui lAutorità esercita solo un controllo formale.
La funzioni di garanzia del mercato della comunicazione, riguardano la duplice accezione della trasparenza (con la tenuta del Registro delle Imprese Editrici, dellElenco delle Testate Giornalistiche e lattività di raccolta dei documenti economico-finanziari delle imprese operanti nel settore) e del pluralismo, con le funzioni di controllo sul rispetto dei limiti di concentrazione della proprietà dei mezzi di comunicazione.
LAutorità non ha invece funzioni in materia di regolamentazione della comunicazione politica (informazione, propaganda, pubblicità) in periodo di campagne elettorali e referendarie, funzione che è attribuita alla Commissione di Vigilanza.
Ha infine la funzione di verifica delle richieste di contributi e di deliberazione delle provvidenze per leditoria, periodica o professionale.
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